1. È istituito il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per disciplinare le modalità di accesso al ruolo dei dirigenti istituito ai sensi del comma 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il 50 per cento dei posti deve essere riservato agli appartenenti al ruolo direttivo speciale, in possesso del diploma di laurea;
b) il ruolo dirigenziale deve essere articolato nelle seguenti qualifiche:
1) primo dirigente;
2) dirigente superiore;
3) dirigente generale.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per l'armonizzazione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, secondo i princìpi e criteri direttivi desumibili dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, e prevedendo, in particolare, che i ruoli direttivi siano articolati nelle seguenti qualifiche:
a) commissario;
b) commissario capo;
c) commissario coordinatore sostituto dirigente.
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è abrogata.