PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per disciplinare le modalità di accesso al ruolo dei dirigenti istituito ai sensi del comma 1, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il 50 per cento dei posti deve essere riservato agli appartenenti al ruolo direttivo speciale, in possesso del diploma di laurea;

          b) il ruolo dirigenziale deve essere articolato nelle seguenti qualifiche:

              1) primo dirigente;

              2) dirigente superiore;

              3) dirigente generale.

Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per l'armonizzazione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, secondo i princìpi e criteri direttivi desumibili dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, e prevedendo, in particolare, che i ruoli direttivi siano articolati nelle seguenti qualifiche:

          a) commissario;

 

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          b) commissario capo;

          c) commissario coordinatore sostituto dirigente.

Art. 3.

      1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è abrogata.